Decreto bollette – Guida alle novità per le imprese
17 aprile 2025 – Il “decreto Bollette (D.L. n. 19/2025) che ha ottenuto la fiducia alla Camera, contiene importanti novità per imprese e famiglie in tema di costi dell’energia e iniziative atte a ridurne l’impatto in azienda. I principali interventi riguardano:
- Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese
- Bonus straordinario bollette
- Bonus elettrodomestici
- Nuovi requisiti per la costituzione delle comunità energetiche
- Accesso agli incentivi per impianti FER già costruiti, asserviti a comunità energetiche
- Rafforzamento della tutela dei crediti della CSEA
- Clienti vulnerabili – Impignorabilità casa per debiti energia
- Priorità per l’utilizzo delle risorse europee del Fondo sociale per il clima
- Misure per la promozione dell’autoapprovvigionamento
- Modifica del meccanismo per la remunerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- Fondi per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie
- Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo
- Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili
- Misure per favorire l’installazione di rinnovabili
- Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti rinnovabili
- Novità in tema di valutazioni ambientali
- Consulente alla vendita di servizi energetici e di telecomunicazioni
- Rafforzamento dei poteri sanzionatori e cautelari di ARERA e AGCOM
- Clausola di salvaguardia per i veicoli aziendali in uso promiscuo
Di seguito spieghiamo nel detteglio i singoli punti:
- Misure di riduzione del costo dell’energia per le imprese
Al fine di ridurre il costo dell’energia a carico delle imprese con delibera ARERA si procederà all’azzeramento per sei mesi della parte della componente della spesa per oneri di sistema destinata a coprire gli oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (componente ASOS) applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. (ASOS pari a circa 50 Euro x MWh)
- Bonus straordinario bollette
Confermato il bonus bollette, il contributo una tantum di 200 euro sulle forniture di energia elettrica destinato ai nuclei familiari con un ISEE fino a 25.000 euro. In particolare, tale contributo straordinario disciplinato dall’articolo 1, comma 1:
– è aggiuntivo al bonus sociale elettrico riconosciuto nel corso dell’anno 2025 per i nuclei familiari con valori ISEE fino a 9.530 euro o fino a 20.000 euro in presenza di almeno 4 figli a carico;
– è nuovo per i nuclei familiari con valore ISEE superiore a 9.530 euro e fino a 25.000 euro e con meno di 4 figli a carico e i nuclei familiari con valore ISEE superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro e con almeno 4 figli a carico.Per attivarlo va presentata all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata e un’attestazione ISEE valida per l’anno 2025.
L’erogazione del contributo è automatica, direttamente applicata sulle bollette relative al periodo di competenza il contributo è erogato a partire dalle competenze del 1° aprile fino al 31 luglio 2025 con un importo pari a 1,64 euro al giorno da sommare agli importi ordinari del bonus sociale elettrico;
– per i nuclei familiari con valore ISEE superiore a 9.530 euro e fino a 25.000 euro e con meno di quattro figli a carico e i nuclei familiari con valore ISEE superiore a 20.000 euro e fino a 25.000 euro e con almeno quattro figli a carico, da giugno 2025, grazie all’incrocio tra le banche dati dell’INPS e del sistema energetico (Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico) saranno individuati i destinatari delle forniture elettriche aventi diritto al contributo, informando i fornitori di energia. Il contributo è erogato nell’arco di tre mesi, in ratei giornalieri di importo pari a 2,25 euro, a decorrere dal mese di luglio 2025 fino all’ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di prima erogazione del contributo.
- Bonus elettrodomestici
La misura ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro.
Tale contributo:
– è fruibile esclusivamente per gli acquisti effettuati nel 2025;
– spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico;
– è pari al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico, fino a un massimo di 100 per apparecchio, elevato a 200 se l’ISEE del nucleo familiare dell’acquirente è inferiore a 25.000 euro. I criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo dovranno essere definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Con la nuova disposizione viene inoltre chiarito che:
– il contributo sarà riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto in fattura;
– il venditore recupererà lo sconto praticato all’utente, mediante credito d’imposta fruibile esclusivamente in compensazione;
– la gestione dei contributi avverrà tramite PagoPa, mentre le attività istruttorie, di verifica e controllo delle risorse finanziarie, saranno svolte da Invitalia.
4. Nuovi requisiti per la costituzione delle comunità energetiche
Per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili viene ampliata la platea dei soggetti ammessi ad aderire e partecipare alle comunità energetiche e a detenerne i poteri di controllo.
In primo luogo, viene precisato che la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere:
– persone fisiche;
– PMI, anche partecipate da enti territoriali;
– associazioni;
– aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER);
– istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);
– aziende pubbliche di servizi alla persona;
– consorzi di bonifica;
– enti e organismi di ricerca e formazione;
– enti religiosi;
– enti del terzo settore;
– associazioni di protezione ambientale;
– amministrazioni locali individuate nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’ISTAT.
La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta e volontaria, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti precedentemente indicati che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.
- Accesso agli incentivi per impianti FER già costruiti, asserviti a comunità energetiche
Vengono ammessi agli incentivi a favore delle comunità energetiche rinnovabili (CER) e delle configurazioni di autoconsumo collettivo previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023 (Decreto CER), in vigore dal 24 gennaio 2024, anche agli impianti entrati in esercizio prima della costituzione della CER, a condizione che tale attivazione sia avvenuta entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale. Per il conseguimento degli incentivi deve essere prodotta documentazione che dimostri che l’impianto sia stato realizzato per l’inserimento in una configurazione di comunità energetica, anche se la stessa non sia stata ancora regolarmente costituita. È demandato ad un decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da emanare su proposta del Gestore dei servizi energetici (GSE) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L., il compito di aggiornare le regole operative per l’accesso ai benefici.
- Rafforzamento della tutela dei crediti della CSEA
L’articolo 1-quater prevede che i crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) verso i soggetti obbligati al versamento degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti tariffarie, siano assistiti da privilegio generale su ogni bene mobile del debitore, ferme restando le ulteriori forme di garanzia e di tutela previste legge in favore della CSEA, per il recupero dei propri crediti.
- Clienti vulnerabili – Impignorabilità casa per debiti energia
L’articolo 2 interviene sul regime di erogazione del servizio di somministrazione di energia elettrica ai clienti vulnerabili. Che sono coloro:
– di età superiore ai 75 anni.
– che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita ai sensi dell’ articolo 1, comma 75, legge n. 124/2017; – presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
– che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’ articolo 3, legge n. 104/1992;
– le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
– le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
Il comma 2-bis, prevede che non sia pignorabile l’immobile di proprietà di un soggetto vulnerabile nel caso in cui il debito per il mancato pagamento di bollette energetiche condominiali sia inferiore a 5.000 euro e la casa sia l’unico immobile di proprietà del debitore, purché vi abbia fissato la residenza e non si tratti di un’abitazione di lusso avente le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, o di un immobile classificato nelle categorie catastali A/8 o A/9.
Con il successivo comma 2-ter viene chiarito che nei predetti casi, a garanzia del proprio credito, il condominio può, in ogni caso, iscrivere ipoteca giudiziale
- Priorità per l’utilizzo delle risorse europee del Fondo sociale per il clima
Al comma 2, sempre dell’articolo 2, vengono definite alcune priorità per l’utilizzo delle risorse europee del Fondo sociale per il clima. viene stabilito che nell’ambito delle misure di attuazione del Piano sociale per il clima dovranno essere stabilite misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili.
- Misure per la promozione dell’autoapprovvigionamento
L’articolo 3-bis ritocca la definizione di unità di produzione nel sistema semplice di produzione e consumo di energia elettrica. A seguito della modifica apportata, le unità di produzione possono essere gestite, in qualità di produttore, dalla stessa persona, fisica o giuridica, o da persone giuridiche diverse.
- Modifica del meccanismo per la remunerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
L’articolo 3-ter modifica il meccanismo per la remunerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsto dall’ articolo 16-bis del D.L. n. 17/2022.
si dispone che il GSE stipuli contratti per differenza a due vie tramite procedure concorsuali al ribasso dal lato dell’offerta, da disciplinare con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e attuare secondo regole operative predisposte dal GSE.
Tali contratti:
– conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima ed un prezzo contrattuale di esercizio dal lato dell’offerta che deve essere definito in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili nel corso dei contratti alle differenze;
– sono stipulati su base volontaria;
– hanno una durata di cinque anni.
La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti.
Il comma 2, invece, prevede che, prima dell’espletamento delle predette procedure concorsuali dal lato dell’offerta, siano effettuate procedure concorsuali dal lato della domanda cui partecipino le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa e aggregatori. Tali procedure saranno definite con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, che dovrà prevedere offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia.
- Fondi per la transizione energetica delle strutture assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie
Con l’articolo 3-quater si amplia la destinazione delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito dall’ articolo 1, comma 354, della legge n. 311/2004, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti. In particolare, viene previsto che le risorse del Fondo siano destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti per la transizione energetica delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie senza fini di lucro in convenzione con il servizio sanitario nazionale.
- Disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo
L’articolo 3-quinquies consente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di avvalersi, per l’anno 2025, del supporto del GSE in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo.
Con l’articolo 3-sexies, invece, si estende l’applicazione dei regimi amministrativi (procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica) previsti per gli impianti di accumulo elettrochimico agli accumulatori elettrici termomeccanici.kkk
- Disposizioni in favore dalle famiglie e microimprese vulnerabili
Per contenere il maggior onere causato dall’aumento del costo internazionale del gas naturale sul costo finale della fornitura energia elettrica e di gas naturale dalle famiglie e microimprese vulnerabili, con l’articolo 4 si prevede che l’eventuale maggior gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo del gas è destinato a misure di sostegno per le famiglie e per le microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali (ai sensi dell’ articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017 e della delibera di ARERA n. 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020). Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili saranno individuate da ARERA con proprie deliberazioni.
- Misure per favorire l’installazione di rinnovabili
All’articolo 4-bis si apporta una serie di modifiche al D.lgs. n. 190/2024 che detta la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare:
– si prevede che, per quanto riguarda la realizzazione di impianti off-shore o di modifiche che comportino un incremento di potenza superiore a 300 megawatt, la regione costiera interessata venga consultata durante il procedimento autorizzativo;
– viene ampliato il coinvolgimento delle regioni in sede di conferenza di servizi anche nel caso di interventi su impianti di accumulo idroelettrico a pompaggio puro;
– si introduce il regime di attività libera per gli interventi relativi a impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, purché realizzati su condotte ed edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d’uso, non riguardino parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
– si prevede che non ricadono più nel regime di procedura abilitativa semplificata (PAS) gli impianti solari agrivoltaici di potenza superiore a 5 MW;
– si assoggetta a screening di VIA regionale anche i progetti di rifacimento o ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell’impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW.
- Misure a supporto dei progetti di rinnovamento di impianti rinnovabili
L’articolo 4-ter dispone che le decurtazioni percentuali delle tariffe di riferimento previste dal comma 4 dell’ articolo 56 del D.L. n. 76/2020 (pari al 3% nel caso di iscrizione ai Registri o al 5% nel caso di iscrizione alle Aste) non si applichino nel caso di progetti di intervento che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell’impianto preesistente.
In tal caso, l’incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi.
- Novità in tema di valutazioni ambientali
Con l’articolo 4-quater, di modifica dell’ articolo 8, comma 1-bis, del D.lgs. n. 152/2006, si inserisce tra i progetti a cui accordare preferenza nell’ordine di trattazione da parte della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, anche gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale di cui alla sezione II dell’allegato C annesso al D.lgs. n. 190/2024.
- Contributi per la riduzione dei costi energetici nel settore sportivo
All’articolo 4-quinquies si prevede l’incremento di 10 milioni di euro, per l’anno 2025, delle risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” per l’erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre i costi dell’energia sostenuti da impianti natatori e piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al D.lgs. n. 39/2021.
- Nuove misure per trasparenza e confrontabilità delle offerte – 1 Luglio 2025
L’articolo 5 introduce misura per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire un’agevole leggibilità delle offerte e dei contratti. In particolare, si prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 19/2025, l’AREA definisca, con proprio provvedimento:
– le misure occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e di gas ai clienti finali domestici sul mercato libero, in maniera da consentire una agevole leggibilità delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti di fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento per la definizione dei corrispettivi medesimi;
– i termini e le modalità per l’applicazione delle misure di cui al precedente punto anche ai contratti già in essere alla data di efficacia del provvedimento;
– le modalità con cui i venditori di energia elettrica e di gas trasmettono ai clienti finali domestici sul mercato libero le comunicazioni di modifica delle condizioni contrattuali, secondo modalità semplificate e idonee a garantirne la massima conoscibilità. Tali comunicazioni dovranno recare in evidenza la dicitura: «Proposta di modifica unilaterale del contratto».
Le prime misure in materia di trasparenza e confrontabilità delle offerte dei mercati retail dell’energia elettrica e del gas naturale destinate ai clienti finali sono state adottate dall’ARERA con la delibera 156/2025/R/com dell’8 aprile 2025.
In particolare, l’Autorità ha previsto che:
– nelle condizioni tecnico-economiche dei contratti di fornitura dovranno essere illustrati in un’unica sottosezione tutti i corrispettivi relativi alla vendita per l’energia elettrica e il gas naturale, separandoli dai corrispettivi regolati relativi alla tariffa per l’uso della rete ed agli oneri generali di sistema, da riportare anch’essi in apposite sottosezioni;
– nella pagina web delle offerte sui propri siti internet i venditori dovranno pubblicare con adeguata evidenza per ciascuna delle offerte presenti: il codice offerta, le condizioni tecnico-economiche e la Scheda sintetica.
Le regole si applicano dal 1° luglio 2025 a tutte le offerte di energia elettrica e di gas naturale rivolte ai clienti domestici, incluse quelle in corso di validità a tale data.
Per la piena e completa attuazione delle disposizioni è previsto un secondo intervento da attuare mediante un preventivo confronto con gli stakeholder nell’ambito di un apposito procedimento di consultazione.In caso di inosservanza di inosservanza dei propri provvedimenti, l’ARERA potrà irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a 155 milioni di euro e in caso di reiterazione delle violazioni, ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l’attività di impresa fino a sei mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.
- Consulente alla vendita di servizi energetici e di telecomunicazioni
L’articolo 5-bis riconosce ufficialmente la figura del consulente per la gestione delle utenze energetiche e di telecomunicazione, quale professionista che assiste gli utenti nella supervisione e nell’amministrazione delle loro utenze, offrendo supporto nella comprensione dei servizi e nella gestione quotidiana degli stessi.
La predetta figura professionale:
– deve possedere adeguate preparazione ed esperienza nel settore di specializzazione e conoscenza dei vari attori e servizi del settore nonché del codice del consumo, di cui al D.lgs. n. 2026/2005, dei contratti, delle tariffe, dei prezzi e delle norme relative alla tutela della riservatezza e alla trasparenza;
– deve curare e aggiornare costantemente la propria formazione professionale.
La qualificazione professionale dei servizi prestati dal consulente può essere attestata da un’associazione professionale costituita secondo i criteri stabiliti dall’ articolo 2 della legge n. 4/2013. Per ottenere tale attestazione, il professionista deve essere iscritto all’associazione che, previa verifica delle competenze, può rilasciare detta attestazione sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale.
Il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità del consulente può essere attestato da un ente di certificazione accreditato da Accredia, secondo quanto previsto dalla norma UNI 11782:2020. Sono considerate equivalenti le attestazioni ottenute in uno Stato membro dell’Unione europea, in un Paese appartenente allo Spazio Economico Europeo, oppure in Svizzera.
- Rafforzamento dei poteri sanzionatori e cautelari di ARERA e AGCOM
I commi 1 e 2 dell’articolo 6 rafforzano i poteri sanzionatori e cautelari di ARERA e AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). Si consente all’ARERA, in casi di particolare urgenza, di deliberare, anche d’ufficio, con atto motivato, l’adozione di misure cautelari che assicurino il più utile e tempestivo perseguimento degli interessi tutelati, anche prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio.
- Clausola di salvaguardia per i veicoli aziendali in uso promiscuo
L’articolo 6, comma 2-bis, si prevede una clausola di salvaguardia per i veicoli ordinati nel 2024 e concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2025. In particolare, viene previsto che resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’ articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024:
– per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
– per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Si ricorda che ai sensi dell’ art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, nella versione vigente al 31 dicembre 2024, il valore del fringe benefit è determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI (al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente) le seguenti percentuali:
– 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
– 30% per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
– 50% dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
– 60% dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.
Per effetto della modifica, quindi, il nuovo regime di tassazione dei fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti previsto dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 48 e 49, legge n. 207/2024) è applicabile per i veicoli di nuova immatricolazione ordinati e assegnate dal 1° gennaio 2025.
In base a tale nuovo regime, il valore del fringe benefit è determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI (al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente) le seguenti percentuali (art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025):
– 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
– 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in;
– 50% per i veicoli diversi dai precedenti.