Credito d’imposta sull’energia. Ci pensa il consorzio.

20 MAGGIO 2022 – Crediti d’imposta energia elettrica – Come istruire le pratiche e rischi di errori.

Chiarimenti Agenzia Entrate relativi al primo e al secondo trimestre 2022 per le imprese “energivore” e “non energivore” –  (Circolare n. 13/E)

Con la pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce i primi chiarimenti in materia di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre per le imprese “energivore” e “non energivore”, si sono chiariti molti dubbi am anche evidenziati i rischi di una errata verifica, calcolo e dichiarazone dei quantritativi soggetti al beneficio fiscale.

Le aziende associate che intendessero istruire la pratica tramite il Consorzio Sinergia possono contattare i ns. uffici.

Vediamo nel mentre di cosa si tratta.

L’attività di credito di imposta prevede di inserire a bilancio un credito fiscale ed è opportuna (se non necessaria) una relazione tecnica da allegare al bilancio affinchè chi risponde dell’amministrazione aziendale sottoscriva con serenità e sicurezza il tutto.

La norma prevede un calcolo preciso per certificare che i costi energetici dal 2019 al 2021 siano aumentati del 30% (soglia necessaria per ottenere il credito d’imposta) questi conteggi che sono fondamentali per i clienti finali in forma di relazione tecnica.

Va posta molta attenzione al fatto che questo credito di imposta sull’energia NON va trattato come quello su una fattura “one shot” (certa, precisa e in un unico documento). Il contratto energia dura nel tempo ed è soggetto a conguagli e acconti. Il credito di imposta infatti NON può essere richiesto su fatture stimate o in acconto. Il rischio è una serie di sanzioni anche di carattere penale.

di seguito uno schema dei principali punti trattati dall’Agenzia delle entrate.

Credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022

Credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022

Il credito d’imposta per il secondo trimestre è pari al 25% delle spese sostenute (c.d. spesa agevolabile) per la componente energetica acquistata/prodotta ed effettivamente utilizzata/auto-consumata nel secondo trimestre 2022. Per fruire del credito d’imposta è necessario che l’impresa energivora risulti regolarmente inserita nell’elenco redatto da CSEA per l’anno 2022 e abbia sostenuto costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

I temi aggiuntivi rispetto a quelli già evidenziati al punto precedente riguardano:

Credito d’imposta per “imprese non energivore” relativo al secondo trimestre 2022

Si ricorda che viene riconosciuto un credito d’imposta in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 12% (aumentato al 15% dal nuovo DM del 2/5/2022 che è atteso in Gazzetta Ufficiale) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture. Il credito d’imposta non è riconosciuto sulla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata nel secondo trimestre 2022.

Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile entro la data del 31 dicembre 2022 e può essere ceduto (per tutti i dettagli si faccia riferimento al capitolo 4 della circolare).