Credito d’imposta sull’energia. Ci pensa il consorzio.
20 MAGGIO 2022 – Crediti d’imposta energia elettrica – Come istruire le pratiche e rischi di errori.
Chiarimenti Agenzia Entrate relativi al primo e al secondo trimestre 2022 per le imprese “energivore” e “non energivore” – (Circolare n. 13/E)
Con la pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce i primi chiarimenti in materia di crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre per le imprese “energivore” e “non energivore”, si sono chiariti molti dubbi am anche evidenziati i rischi di una errata verifica, calcolo e dichiarazone dei quantritativi soggetti al beneficio fiscale.
Le aziende associate che intendessero istruire la pratica tramite il Consorzio Sinergia possono contattare i ns. uffici.
Vediamo nel mentre di cosa si tratta.
L’attività di credito di imposta prevede di inserire a bilancio un credito fiscale ed è opportuna (se non necessaria) una relazione tecnica da allegare al bilancio affinchè chi risponde dell’amministrazione aziendale sottoscriva con serenità e sicurezza il tutto.
La norma prevede un calcolo preciso per certificare che i costi energetici dal 2019 al 2021 siano aumentati del 30% (soglia necessaria per ottenere il credito d’imposta) questi conteggi che sono fondamentali per i clienti finali in forma di relazione tecnica.
Va posta molta attenzione al fatto che questo credito di imposta sull’energia NON va trattato come quello su una fattura “one shot” (certa, precisa e in un unico documento). Il contratto energia dura nel tempo ed è soggetto a conguagli e acconti. Il credito di imposta infatti NON può essere richiesto su fatture stimate o in acconto. Il rischio è una serie di sanzioni anche di carattere penale.
di seguito uno schema dei principali punti trattati dall’Agenzia delle entrate.
Credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al primo trimestre 2022
- Con riferimento ai soggetti cui si applica l’agevolazione viene chiarito che, per fruire del credito d’imposta, oltre a possedere i requisiti di cui all’ articolo 3 del DM 21 dicembre 2017, sia necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco dell’anno 2022 redatto da CSEA ai sensi del comma 1 dell’articolo 6, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.
- in merito ai costi medi per kWh della componente energia elettrica su cui calcolare l’incremento in misura superiore al 30% (ultimo trimestre 2021 su ultimo trimestre 2019), l’Agenzia precisa che si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento e la commercializzazione (c.d. fss di esercizio). Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (in esecuzione di contratti di fornitura sia a prezzo fisso che a prezzo indicizzato/variabile). Diversamente, non concorrono al calcolo, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia.
- Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi. L’agenzia chiarisce che per “sussidio” si debba intendere qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata.
- alla nota 3 della circolare viene precisato che imposte e sussidi rilevano esclusivamente ai fini del calcolo del costo medio della componente energia elettrica, relativo all’ultimo trimestre del 2019 e del 2021. Non rilevano, invece, per il calcolo del credito d’imposta parametrato alle spese agevolabili sostenute nel primo trimestre 2022.
- pertanto il credito di imposta risulta pari al 20% delle spese sostenute (c.d. spesa agevolabile) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Tale credito è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al primo trimestre. I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai fornitori, non possono essere presi in considerazione e in tali casi occorre che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio. Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e il loro sostenimento devono essere documentate mediante il possesso delle fatture d’acquisto.
- Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, in assenza del costo medio della componente energia elettrica dell’ultimo trimestre del 2019 questo si assume pari a 59,91 euro/MWh.
Credito d’imposta per “imprese energivore” relativo al secondo trimestre 2022
Il credito d’imposta per il secondo trimestre è pari al 25% delle spese sostenute (c.d. spesa agevolabile) per la componente energetica acquistata/prodotta ed effettivamente utilizzata/auto-consumata nel secondo trimestre 2022. Per fruire del credito d’imposta è necessario che l’impresa energivora risulti regolarmente inserita nell’elenco redatto da CSEA per l’anno 2022 e abbia sostenuto costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019.
I temi aggiuntivi rispetto a quelli già evidenziati al punto precedente riguardano:
- In caso di produzione e autoconsumo dell’energia elettrica, la norma precisa che il relativo credito d’imposta è determinato facendo riferimento alla media relativa al secondo trimestre 2022 del prezzo unico nazionale (PUN). Viene precisato inoltre che la produzione e l’autoconsumo devono essere comprovati mediante idonea documentazione, che consenta di attestarne, tra l’altro, l’effettiva corrispondenza quantitativa.
- Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019 questo si assume pari a 69,26 euro/MWh.
Credito d’imposta per “imprese non energivore” relativo al secondo trimestre 2022
Si ricorda che viene riconosciuto un credito d’imposta in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 12% (aumentato al 15% dal nuovo DM del 2/5/2022 che è atteso in Gazzetta Ufficiale) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture. Il credito d’imposta non è riconosciuto sulla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata nel secondo trimestre 2022.
Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile entro la data del 31 dicembre 2022 e può essere ceduto (per tutti i dettagli si faccia riferimento al capitolo 4 della circolare).