RECESSO ANTICIPATO. LA PENALE AL FORNITORE E’ DOVUTA
15 GENNAIO 2024 – In caso di recesso anticipato, da parte di una piccola impresa, da un contratto di fornitura di energia elettrica concluso a tempo determinato e a un prezzo fisso, al fine di cambiare fornitore, detta impresa è tenuta al pagamento della penale contrattuale stipulata in tale contratto, il cui importo può corrispondere alla totalità del prezzo dell’energia elettrica che essa si era impegnata ad acquistare, anche se tale energia elettrica non è stata né sarà consumata purché siffatta clausola contrattuale sia indicata in modo chiaro e comprensibile, sia stata liberamente stipulata e preveda una possibilità di ricorso, amministrativo o giurisdizionale, nell’ambito del quale l’autorità adita può valutare il carattere proporzionato di tale penale alla luce di tutte le circostanze del caso di specie e, se del caso, imporne la riduzione o l’eliminazione.
E’ quanto ha stabilito Corte di Giustizia UE con la sentenza n. C-371/2022 dell’11 gennaio 2024.