Credito di imposta e rateizzazione bollette per le imprese dal 22 marzo

Con il DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (GU n.67 del 21-03-2022) dal 22 marzo è possibile per le imprese fruire di alcune importanti misure di riduzione e contenimento dei costi energetici. In particolare: 

1 - Credito d’imposta del 12% sui costi energetici (art. 3)  

2 - Rateizzazione fino a a 24 mesi delle bollette e fondo di garanzia (art.8)  


1 - Credito d’imposta
 
L’art. 3 del decreto concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% a favore delle  imprese per l'acquisto di energia elettrica 
 
Beneficiari e calcolo del 12% di credito di imposta. 
L’articolo recita testualmente che possono beneficiarne le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (definite dal decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico 21 dicembre 2017). Il credito d’imposta   e' riconosciuto, a  parziale  compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della componente energia,  pari al 12 per cento della  spesa  sostenuta  per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022,  comprovato  mediante  le  relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla base della media riferita al primo trimestre  2022,  al  netto  delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 

Esclusione dalla base imponibile e cedibilità del credito d’imposta. 
Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile esclusivamente in compensazione e non  concorre alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'. E’ inoltre  cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta e'  cedibile,  solo  per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e intermediari finanziari iscritti all'albo. 

 
2 - Rateizzazione fino a 24 mesi delle bollette e fondo di garanzia (art.8)  

In base all’art. 8 del decreto, i clienti  finali  di  energia  elettrica  e  di  gas naturale, possono  richiedere  ai  relativi  fornitori  con  sede  in Italia,  la  rateizzazione  degli  importi  dovuti  per   i   consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e  giugno  2022,  per  un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro. Al fine  di  sostenere  le  specifiche  esigenze  di  liquidita' derivanti dai  piani  di  rateizzazione  concessi  dai  fornitori  di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A., rilascia  le  proprie  garanzie  in  favore  di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali  e  di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in  Italia.