Credito di imposta e rateizzazione bollette per le imprese dal 22 marzo
Con il DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (GU n.67 del 21-03-2022) dal 22 marzo è possibile per le imprese fruire di alcune importanti misure di riduzione e contenimento dei costi energetici. In particolare:
1 - Credito d’imposta del 12% sui costi energetici (art. 3)
2 - Rateizzazione fino a a 24 mesi delle bollette e fondo di garanzia (art.8)
1 - Credito d’imposta
L’art. 3 del decreto concede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 12% a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica
Beneficiari e calcolo del 12% di credito di imposta.
L’articolo recita testualmente che possono beneficiarne le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017). Il credito d’imposta e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Esclusione dalla base imponibile e cedibilità del credito d’imposta.
Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'. E’ inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo.
2 - Rateizzazione fino a 24 mesi delle bollette e fondo di garanzia (art.8)
In base all’art. 8 del decreto, i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidita' derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A., rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia.