Decreto Aiuti: le semplificazioni per fotovoltaico e altre fonti rinnovabili

29 LUGLIO 2022 – Numerose disposizioni del decreto Aiuti hanno lo scopo di aumentare la capacità nazionale di produzione di energia elettrica.

Tante le novità inserite nel decreto Aiuti per aumentare la capacità nazionale di produzione di energia elettrica, con un occhio alle energie green. In particolare:

–    Autorizzazioni più semplici per gli impianti a FER nelle aree idone;

–    Fotovoltaico, sì ai moduli a terra nelle aree delle strutture turistiche o termali;

–     Novità in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA);

Autorizzazioni più semplici per gli impianti a FER nelle aree idonee

Già nel suo testo originario, l’articolo 6 del decreto Aiuti ha semplificato i procedimenti di
autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree
idonee, intervenendo anche sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-
legge, come dispone in linea generale l’articolo 57, comma 1 (salva l’eccezione prevista dallo
stesso articolo 57, comma 2).
Nel dettaglio, il comma 1, lett. a), n. 1 dell’articolo 6, ha modificato la procedura di individuazione
delle “aree idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni di impulso, anche
ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all’individuazione da parte delle
Regioni, con proprie leggi, delle aree idonee.
Continuando, lo stesso comma 1, alla lett. a) n. 2 ha incluso nell’elenco delle aree considerate
idonee ope legis, nelle more del procedimento di individuazione delle stesse, le aree non
ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e
paesaggistici, né ricadenti nella “fascia di rispetto” dei beni culturali tutelati. La fascia di rispetto è
determinata:
– nel caso di impianti eolici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 7
(sette) chilometri;
– per gli impianti fotovoltaici, considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 1
(un) chilometro.
Questa disposizione si applica ai procedimenti nei quali, al 31 luglio 2022, non sia intervenuta la
deliberazione del Consiglio dei ministri che, in via sostitutiva, dispone in ordine alla VIA di
competenza statale.


Estensione delle “aree idonee”, più spazio per il biometano

In sede referente, sono state inserite delle novità inserite nella medesima lett. a) n. 2, la quale:
– modifica la disposizione che qualifica aree idonee i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui
sono eseguite modifiche sostanziali con l’aggiunta di sistemi di accumulo, elevando la capacità di
tali sistemi da 3 a 8 MW;.
Un’altra novità viene apportata, sempre dal comma 1 dell’articolo 6: viene integrato l’art. 22 del
D.Lgs. n. 199/2021, relativo alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee (parere del
Ministero della cultura obbligatorio e non vincolante anche in caso di VIA e termini ordinari ridotti di2
un terzo) estendendo tali aree anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di
connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale
all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.


Fotovoltaico, sì ai moduli a terra nelle aree delle strutture turistiche o termali

Altra novità è quella prevista dal nuovo comma 2-septies dell’articolo 6 secondo il quale, per due
anni (24 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione) saranno realizzabili, con il regime
amministrativo della DILA (Dichiarazione inizio lavori asseverata), i progetti di nuovi impianti
fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kw, ubicati all’interno di
aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati all’utilizzo dell’energia autoprodotta
per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non siano
soggette a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

Novità in tema di valutazione di impatto ambientale (VIA)

Il decreto Aiuti interviene modificando in più punti anche la disciplina in tema di valutazione di
impatto ambientale (VIA) contenuta nella Parte Seconda del TU Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).
Per quanto qui più ci interessa è stato modificato l’art. 10 del decreto Aiuti, aggiungendo ulteriori
novelle al TUA relative, in particolare, alla documentazione da includere nell’istanza di VIA e al
calcolo della potenza degli impianti eolici e fotovoltaici da considerare ai fini del loro
assoggettamento o meno alla procedura di VIA. Per entrambe le tipologie impiantistiche, le potenze
indicate devono essere calcolate sulla base del solo progetto sottoposto a VIA ed escludendo
eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di
interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di
impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale. Alla
stregua di ciò, la Via statale diviene obbligatoria per impianti eolici per la produzione di energia
elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 Mw nonché per gli impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 Mw
calcolando, come detto, il massimale di potenza sulla base del solo progetto sottoposto a VIA.
Peraltro, sempre altre disposizioni inserite nell’art. 10 del decreto Aiuti in sede referente, modificano
il comma 2 dell’art. 23 del TUA nell’intento di ampliare la documentazione da allegare all’istanza di
VIA per i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla Parte Seconda del TUA e cioè progetti d i
raffinerie, impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o
di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto) e i progetti
riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300
MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II: per tutti questi impianti si è pensato che all’istanza
di VIA non basti allegare la documentazione già prevista dalle lettere da a) ad e) del comma 1
dell’art. 23 del TUA, ma se ne debba allegare altra all’uopo introdotta dal decreto Aiuti